Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza da Coronavirus, compresi gli enti non commerciali.
Nella pagina dedicata tutte le informazioni al riguardo.
1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona
arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del
decreto-legge n. 33 del 2020.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Mario Draghi su proposta del Ministro della Salute ha firmato in data 2 marzo 2021 il Dpcm contenente le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.
Segnaliamo le informazioni principali che riguardano il mondo dei cori.
Ai sensi dell’art. 7 nelle regioni collocate nella cosiddetta “zona bianca” cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate nel Capo III con la conseguente riapertura di cinema e teatri e ripresa delle attività di spettacolo. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Ai sensi dell’art. 15 nelle zone collocate in “zona gialla” a decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 (Spettacoli dal vivo), come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
Le attività di spettacolo rimangono sospese nelle regioni collocate in “zona arancione” (art. 36) e “zona rossa” (art. 42).
SPETTACOLO DAL VIVO
Allegato 26
Ritorno alla zona arancio: Molise
Ingresso in zona arancio: Sardegna
Ingressi in zona rossa: Marche e Provincia di Trento
Ingressi in zona rossa: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Veneto
Ingressi in zona rossa: Campania
Ingressi in zona arancio: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
Ingressi in zona rossa: Molise, Basilicata
Ingressi in zona arancio: Marche, Lombardia, Piemonte
Ingressi in zona bianca: Sardegna
Ingressi in zona arancio: Campania, Emilia Romagna, Molise
Ingressi in zona arancio: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia di Trento
Ingressi in zona arancio: Puglia
Ingressi in zona arancio: Sicilia, Provincia di Bolzano
Ritorno alla zona gialla: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto
Ingressi in zona arancio: Sardegna, Calabria, Emilia Romagna, Veneto
Ritorno alla zona arancio: Lombardia
Ingressi in zona rossa: Lombardia, Sicilia, Provincia di Bolzano [fino al 31 gennaio, salvo proroghe]
Ingressi in zona arancio: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta [fino al 31 gennaio, salvo proroghe]
Art. 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il
periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8
ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati,
sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio
“alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il
presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle
misure di cui al comma 4.
Art. 3
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il
periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8
ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto
del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati,
sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio
“alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il
presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio
regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle
misure di cui al comma 4.
Punti principali.
Art. 1
4. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.9. c) […] è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; […];
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;
Punti principali.
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;
IMPORTANTE: In data 8 ottobre sono state ulteriormente aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.
A questo link il documento completo.
Alle pagine 34-35-36 alcune specifiche che riguardano lo spettacolo dal vivo e i cori.
In particolare (pag. 35):
PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 7 agosto 2020 che proroga le misure del precedente DPCM 14 luglio 2020.
CONCESSIONE CONTRIBUTI ART.89 D.L. 17 MARZO 2020 nr. 18 - D.M. 23 Aprile 2020
20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che non hanno ricevuto contributi provenienti dal FUS nel 2019. Tali risorse provengono dai fondi istituiti con il decreto “Cura Italia”, varato dal Governo lo scorso 17 marzo, che destinano 130 milioni di euro alle emergenze dello spettacolo e del cinema.
Questo stanziamento fornisce una prima risposta alle esigenze di tante piccole realtà che operano nei settori del teatro, della musica, della danza, del circo prive del sostegno statale e pertanto sottoposte a maggiori incertezze in questo momento di emergenza.
Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro requisiti:
Le domande potranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili sulla piattaforma on-line dalla Direzione Generale Spettacolo entro le ore 16 del 25 maggio 2020.
Maggiori info sul sito del Mibact - Spettacolo dal Vivo
► Compila anche tu la ricerca di European Choral Association-Europa Cantat!
Riportiamo alcuni interessanti riferimenti in materia coronavirus e canto corale (e dintorni)